Assunzioni 2018 agevolazione fantasma

ASSUNZIONI 2018 AGEVOLAZIONE FANTASMA

 

LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO INTRODOTTO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018 RISCHIA DI DIVENTARE UN GRANDE BLUFF

Con l’avvento del nuovo anno, come di consueto, le aziende muovono i primi passi per individuare forme di agevolazioni contributive che possano in qualche modo alleviare l’ormai esoso costo del personale.

Ultimo incentivo contributivo introdotto è quello della Legge di Bilancio 2018 (art. 1, co. 100-108 e 114-115 della L. n. 2015/2017), che agevola le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di soggetti under 35 (dal 1° gennaio 2019 riguarderà solo gli under 30). L’esonero dal versamento contributivo è del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L’importo contributivo è di 3.000 euro su base annua per 36 mesi. Il limite massimo di importo è pari a 3.000 euro su base annua (per un totale di 9.000 euro), riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 250 (euro 3.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,22 (euro 3.000/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

La novella, purtroppo, presenta numerosi e grossi limiti applicativi, in quanto le caratteristiche soggettive necessarie per poter essere assunti usufruendo dell’agevolazione sono in realtà molto stringenti. Infatti, lo sgravio è subordinato alla condizione che i soggetti assunti non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Nel testo della norma non è dunque possibile rinvenire il famoso requisito della disoccupazione di 6 mesi precedenti l’assunzione che ha caratterizzato tutti gli incentivi contributivi da ormai 4 anni a questa parte, escludendo pertanto tutti i lavoratori che abbiano avuto nella loro carriera lavorativa un contratto a tempo indeterminato. Va da sé che la fruibilità dell’esonero messo in campo dal governo è pressoché limitato a chi non ha mai avuto un rapporto di lavoro o comunque a chi è stato impiegato con contratti di lavoro diversi da quello indeterminato. Ci auguriamo anche che l’attesa circolare esplicativa dell’INPS sulle agevolazioni del 2018, prevista per fine gennaio, possa chiarire se, come accadde per i precedenti esoneri contributivi del recente passato, il fatto che un soggetto possa avere avuto contratti a tempo indeterminato all’estero o come semplice lavoratore domestico in Italia, impediscano alle aziende di applicargli l’agevolazione del comma 100, L. 205/2017.

Oltre al vincolo di dover assumere lavoratori che non siano stati mai occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, il testo della norma conferma i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Altro requisito da rispettare riguarda l’obbligo per i datori di lavoro di non aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva. Infatti, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con la nuova agevolazione, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Sarebbe interessante capire cosa accada a chi dovesse trovarsi ad avere mandato via un proprio dipendente per impossibilità sopravvenuta della prestazione che ricade nella sfera del GMO. Immaginiamo una società di trasporti che abbia dovuto licenziare un proprio autista per inidoneità fisica o perché gli abbiano ritirato la patente. Qualora debba assumere un nuovo autista che dovesse avere le caratteristiche per essere ammesso alle agevolazioni della legge di bilancio 2018, può farlo o deve rinunciarvi perché ha dovuto licenziare, nei sei mesi precedenti, un lavoratore per sopravvenuta impossibilità della prestazione non riconducibile a colpe del datore di lavoro?

Infine, un punto che a parere di chi scrive la Circolare operativa dell’INPS (si spera) dovrebbe risolvere, riguarda la “portabilità” dell’incentivo (comma 103). L’articolato, in sostanza, prevede che l’agevolazione rimane “in capo” al lavoratore; nel senso che laddove il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito, venga nuovamente assunto da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni. Il tratto di norma va assolutamente in conflitto con quanto indicato al comma 101 nella parte in cui si prevede che il soggetto da assumere non deve mai aver avuto un rapporto a tempo indeterminato. Si attendono chiarimenti in merito.

Bonus Sud 2018 incentivi contributivi

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