Assunzione lavoratori disabili tra obbligo e incentivi economici e contributivi

ASSUNZIONE LAVORATORI DISABILI TRA OBBLIGO E INCENTIVI ECONOMICI E CONTRIBUTIVI

Il Jobs Act del 2015 ha disposto la razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese per l’assunzione di lavoratori disabili e introdotto un contributo all’assunzione, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.

Al riguardo va ricordato che Il Jobs Act è intervenuto anche a modificare la normativa vigente (legge 68/99) prevedendo, già da quest’anno, l’obbligo di assunzione di un disabile a partire dal 15° lavoratore, compreso, assunto dall’azienda.

Le aziende per calcolare il numero di disabili da assumere obbligatoriamente devono fare il computo tra i dipendenti, di tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.

L’incentivo spetta per un periodo di 36 mesi ed è pari al:

  • 70% della retribuzione mensile lorda per ogni lavoratore disabile assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a condizione che:

 

a) la riduzione della capacità lavorativa accertata in capo al lavoratore sia superiore al 79%;
b) si sia in presenza di minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra;
c) il lavoratore si affetto da una disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto. In questo caso la durata prevista è aumentata a 60 mesi.

 

  • 35% della retribuzione mensile lorda, per l’assunzione di lavoratori con una percentuale di invalidità compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra.

Soggetti beneficiari – L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi gli enti pubblici economici, a prescindere dal fatto che siano soggetti al collocamento obbligatorio. E’ inoltre richiesto, in capo ai datori di lavoro, il possesso dei seguenti requisiti:

  • Regolarità in materia contributiva, di sicurezza del lavoro e nell’applicazione dei contratti collettivi;
  • l’assunzione, a tempo indeterminato o a termine, deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti dal datore di lavoro. Nel calcolo per la determinazione dell’incremento occupazionale, non rientrano i posti di lavoro vacanti a causa di: dimissioni volo parie, invalidità, pensione di vecchiaia, riduzione volontaria dell’orario di lavoro e licenziamento per giusta causa mentre vanno conteggiati quelli vacanti a seguito licenziamento per giusta causa;
  • l’assunzione non deve avvenire a seguito di un obbligo preesistente previsto dalla legge o dal CCNL;
  • rispetto dei limiti de minimis.

L’incentivo può essere fruito per l’assunzione di:

  • lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
  • lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
  • lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.

Procedura di ammissione all’incentivo – Per fruire dell’incentivo il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, utilizzando il modulo “151-2015”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, indicando:

  • i dati del lavoratore disabile;
  • la tipologia di disabilita;
  • il tipo di contratto di lavoro stipulato e durata;
  • l’importo imponibile lordo annuo e n° di mensilità.

Entro cinque giorni dall’invio dell’istanza, l’INPS verifica la disponibilità residua della risorsa e comunica l’importo massimo dell’incentivo fruibile.
Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva, il datore di lavoro per accedere all’incentivo, deve stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione.
Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva, inoltre, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

Cumulabilità del beneficio – Il recupero del beneficio avviene attraverso il conguaglio nella denuncia contributiva mensile Uniemens.
Nell’eventualità in cui sussistano sia i presupposti di applicazione dell’incentivo previsto per l’assunzione di disabili, sia i presupposti di applicazione di incentivi previsti da altre disposizioni sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto, il datore di lavoro può godere per il medesimo lavoratore di entrambi i benefici purché la misura complessiva degli incentivi non superi la misura del 100% dei costi salariali.

Il bonus assunzioni disabili è dunque compatibile con altri incentivi quali ad esempio:

  • Bonus over 50 disoccupati da 12 mesi e donne;
  • Bonus donne disoccupate senza lavoro da almeno 24 mesi o da almeno 6 mesi, qualora appartenenti ad aree svantaggiate o impiegate in determinati settori produttivi o professioni;
  • Bonus Assunzioni Neet e Sud introdotto dall’Anpal.

L’incentivo non è invece compatibile con le seguenti agevolazioni:

  • Bonus giovani genitori INPS;
  • incentivo per chi assume lavoratori percettori di NASPI.

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