Assunzione detenuti o internati: sgravi contributivi e istruzioni operative

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L’Inps ha pubblicato una circolare esplicativa in merito ai benefici contributivi per l’assunzione di persone detenute o internate, riconosciuti in seguito alle modifiche normative introdotte con il regolamento di cui al decreto 24.07.2014, n. 148. In attuazione della delega contenuta nell’art. 4, c. 3-bis, L. 381/1991, è infatti stato adottato il regolamento contenuto nel decreto 148/2014, che ha innalzato al 95% la misura della riduzione contributiva spettante a fronte delle retribuzioni corrisposte ai detenuti e internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai condannati e internati ammessi al lavoro all’esterno.
I datori ammessi sono le cooperative sociali di cui alla L. 381/1991, che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari (art. 4, c. 3-bis, L. 381/1991), nonché le aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio all’interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate (art. 2 della L. n. 193/2000); pertanto, solo le cooperative sociali possono fruire del beneficio per i lavoratori occupati per attività svolta al di fuori dell’istituto penitenziario.
Lo sgravio contributivo spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato, anche a tempo parziale, compresi i rapporti di apprendistato, di lavoro intermittente e le assunzioni effettuate a scopo di somministrazione. Lo sgravio è pari al 95% dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore. La nuova percentuale di sgravio decorre dall’anno 2013 e si applica fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale in materia. L’agevolazione non trova applicazione sul contributo dello 0,30% destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, che deve essere determinato al netto delle misure compensative eventualmente spettanti. Rientra nell’ambito di applicazione dell’agevolazione il contributo aggiuntivo IVS (0,50%), non dovendosi poi più abbattere di tale quota il TFR. Lo sgravio contributivo può essere applicato dal 20.08.2013 e spetta anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, a condizione che l’assunzione del detenuto e internato sia avvenuta mentre era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno.
Nel caso di detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o lavoro esterno, lo sgravio contributivo spetta per un periodo di 24 mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo, sempre che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione.
Nell’eventualità in cui sussistano sia i presupposti di applicazione dell’incentivo previsto per l’assunzione di detenuti e internati, sia i presupposti di applicazione di incentivi previsti da altre disposizioni di legge sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto, il datore di lavoro non può fruire, per il medesimo lavoratore, di entrambi i benefici, ma è sua facoltà decidere quale incentivo applicare.
La circolare inoltre precisa la procedura prevista per l’ammissione allo sgravio, alla quale si accede inviando il modulo di istanza on-line “DETI-arr”, all’interno dell’applicazione DiResCo.

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