In materia di agevolazioni contributive, va segnalato come un apprendista confermato in servizio alla fine del periodo di formazione possa alleggerire il costo del lavoro al proprio datore attraverso l’applicazione dell’esonero contributivo del 50% indicato dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 106 della L. 205/2017).

Giova ricordare che l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, disciplinato dal capo V del DLgs. 81/2015 (artt. da 41 a 47), e si articola nelle seguenti tipologie: apprendistato professionalizzante (età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni, con soglia iniziale ridotta a 17 anni se in possesso della qualifica professionale); apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (età compresa tra 15 e 25 anni compiuti); apprendistato di alta formazione e ricerca (età compresa tra i 18 anni e i 29 anni e 364 giorni).

Si tratta di un rapporto di lavoro a causa mista ove, in cambio di una formazione e qualificazione al lavoro specificatamene indicata in un piano formativo individuale (in assenza della quale il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta maggiorata del 100%), l’apprendista offre una prestazione lavorativa tramite un contratto di lavoro subordinato.

Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi e non può superare i tre anni, ovvero i cinque anni per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento; nel caso intervengano assenze dovute a malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto per durata superiore a 30 giorni, il termine finale subisce un conseguente slittamento.
Al termine del periodo formativo il datore di lavoro ha la facoltà di recedere dal contratto.

Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, il numero di apprendisti che un datore di lavoro (direttamente o indirettamente, per il tramite delle agenzie di somministrazione) può occupare in azienda non può superare il rapporto di tre a due rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore, nonché il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità.

I datori che non hanno alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne hanno in numero inferiore a tre (quindi fino a due lavoratori già qualificati), possono assumere al massimo tre apprendisti.
Tra i vantaggi legati a un’assunzione con contratto di apprendistato, oltre alla possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante, trova spazio un notevole alleggerimento della contribuzione dovuta sulla retribuzione dell’apprendista nei confronti del quale sono previste le coperture previdenziali ed assistenziali per l’assicurazione contro gli infortuni, le malattie, invalidità e vecchiaia, per la maternità, gli assegni familiari e l’assicurazione sociale per l’impiego.

L’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro subisce infatti una riduzione per tutta la durata del periodo di formazione e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è pari complessivamente all’11,61% (10% + 1,61%) che sommato all’aliquota a carico del dipendente pari al 5,84%, eleva la misura totale del versamento al 17,45%. Diversamente, per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti (limite da verificare al momento di costituzione dei singoli rapporti di apprendistato), la contribuzione è minore e così diversificata nei tre anni: primo anno di contratto aliquota complessiva all’8,95% (1,5% + 1,61% + 5,84%), secondo anno al 10,45% (3% + 1,61% + 5,84%) e terzo anno al 17,45% (10% + 1,61% + 5,84%).

In caso di conferma dell’apprendista e di prosecuzione del rapporto di lavoro, i soli benefici sono mantenuti per un anno aggiuntivo a partire dal termine del periodo di apprendistato in virtù dell’art. 47, comma 7 del DLgs. 81/2015 e per un ulteriore anno ai sensi dall’art. 1, comma 106 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018). In virtù di tale estensione temporale dei benefici contributivi, nel caso ad esempio di conferma in servizio di un apprendista con durata triennale, l’alleggerimento del costo del lavoro per un datore di lavoro si prolunga fino ad una durata complessiva di cinque anni.

L’incentivo di cui al comma 100 dell’art. 1 della L. 205/2017, pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, spetta infatti anche nelle ipotesi di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato realizzatosi successivamente al 31 dicembre 2017, alla sola condizione che, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non abbia compiuto il trentesimo anno di età. In tale ipotesi, l’agevolazione trova applicazione a decorrere dal primo mese successivo all’ulteriore anno di benefici contributivi (dal quarto al quinto anno di rapporto di lavoro).

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