Assenze dal lavoro per quarantena, isolamento, sorveglianza attiva e lavoratori fragili

Assenze dal lavoro per quarantena, isolamento, sorveglianza attiva e lavoratori fragili

Assenze dal lavoro per quarantena – Il Ministero della Salute, nell’ambito delle indicazioni e dei chiarimenti sulle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19, ha fornito le seguenti definizioni:

  • la quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi.
  • l’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità.
  • la sorveglianza attiva è una misura durante la quale l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.

I periodi di quarantena, di isolamento e permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sono equiparati al periodo di ricovero ospedaliero.

Non si tratta quindi di una vera e propria malattia certificata dal medico di base ma di un periodo di astensione dal lavoro dovuto al COVID-19 che il legislatore ha equiparato all’istituto contrattuale della malattia da ricovero ospedaliero.

Al termine del periodo di quarantena, se non sono comparsi sintomi, il soggetto può rientrare al lavoro ed il periodo di assenza risulta comunque coperto dal certificato. Non è pertanto dovuto nessun controllo fiscale, in quanto non esiste una diagnosi e una prognosi da controllare né è necessaria la verifica del rispetto delle fasce di reperibilità dato che il lavoratore è obbligato a permanere per tutto il periodo al proprio domicilio, al fine di evitare, in caso di inosservanza dell’obbligo, pesanti conseguenze di natura penale.

La produzione normativa e tecnica di questi mesi ha posto attenzione dapprima sulla “persona fragile” e successivamente sul “lavoratore fragile”. Per i lavoratori fragili in condizione di rischio per gravi patologie/svolgimento di terapie salvavita oppure con disabilità di cui all’art. 3 comma 3, L. 104/92, l’art. 26, comma 1-bis, della L. 126/2020 di conversione del DL 104/20, che ha modificato l’art. 26, comma 2 della L. 27/2020 di conversione del DL 18/2020, ha disposto che i periodi di assenza dal servizio fino al 15 ottobre 2020, certificati dalle autorità sanitarie competenti nonché dal medico di base, siano equiparati al ricovero ospedaliero e che non diano diritto alla monetizzazione delle eventuali ferie non godute.

La precisazione di equiparazione al ricovero ospedaliero, però, non significa che le assenze non debbano essere computate nel periodo massimo di raggiungimento del comporto. Ad esempio, per il personale della scuola gli art. 17 comma 9 (personale a t.i.) e 19 comma 15 (personale a t.d) del CCNL 2006-2009 prevedono che i periodi di assenza per grave patologia siano esclusi dal periodo di comporto, ma altri CCNL, soprattutto di natura privata, potrebbero non prevedere lo scomputo, del periodo di assenza per ricovero o di assenza per gravi patologie, dal calcolo delle giornate d’assenza per malattia, utili al raggiungimento del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro, quindi i datori di lavoro, devono prestare la massima attenzione nell’applicazione della normativa vigente, onde evitare di incorrere in contenziosi.

Inoltre, lo stesso art. 26, comma 1-bis, della L. 126/2020 prevede che, a partire dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i suddetti lavoratori fragili, se in servizio, svolgeranno di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, “anche in diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dal contratti collettivi vigenti” oppure, “lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

Il comma 1-ter dell’art. 26 della L. 126/2020 precisa infine che, sia nel caso di assenza per malattia, che nel caso di svolgimento di lavoro agile, viene garantita la sostituzione del personale docente e ATA della scuola. L’art. 21-bis, comma 8, del DL 104 convertito in L. 126/2020 autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2020 per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce del congedo.

Decontribuzione Sud attiva da ottobre a dicembre 2020
Esonero contributivo di sei mesi per le assunzioni a tempo indeterminato

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