Assegno Universale autonomi e incapienti dal 1° luglio al 31 dicembre 2021

Assegno Universale autonomi e incapienti

Assegno temporaneo per figli minori dal 1° luglio al 31 dicembre 2021

Il decreto sostiene la genitorialità e potenzia i vigenti assegni per il nucleo familiare

assegno unico

Assegno Universale autonomi e incapienti – A partire da luglio 2021 è attesa una grande riforma per le famiglie, con l’introduzione dell’assegno unico e universale che viene esteso anche agli autonomi e agli incapienti. Il 13 giugno scorso, il Governo ha approvato lo schema del disegno di legge recante misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (family act), collegato alla legge di bilancio 2021. Il provvedimento contiene disposizioni di delega in materia di sostegno alla genitorialità e alla funzione sociale ed educativa delle famiglie. L’obiettivo dichiarato è quello di incrementare la natalità, valorizzare la crescita armoniosa dei figli e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare, con un occhio attento per la promozione della parità di genere.

Il Senato della Repubblica, il 30 marzo 2021, ha approvato il disegno di legge su Delega al Governo (Legge 1° aprile 2021, n. 46) per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale, già approvato dalla Camera dei deputati e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2021 e con entrata in vigore del provvedimento posticipata al 21/04/2021.

Domenica 18 ottobre 2020 il Consiglio dei Ministri si era riunito per l’approvazione del disegno di legge del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e del bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Il disegno di legge poneva particolare attenzione, tra le altre cose, al sostegno delle famiglie con l’introduzione dell’assegno unico e Universale. Il Governo, quindi, su proposta del Ministro con delega alla famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ha disposto una serie di deleghe.

La prima, di cui era stata prevista l’adozione entro il 30 novembre 2020 è stata approvata il 30 marzo 2021 e riguarda, appunto, l’attuazione di un decreto istitutivo dell’assegno universale che avrà anche lo scopo di riordinare le misure di sostegno economico per i figli a carico.

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, essendo in possesso di determinati requisiti, si potrà fruire di un «assegno temporaneo per figli minori». Considerata la straordinaria necessità ed urgenza generata dalla pandemia in corso ed in virtù della delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale (Legge n. 46/2021), infatti, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il D.L. n. 79/2021, recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 135 del 08-06-2021) ed entrato in vigore il 9 giugno 2021.
In sostanza, il citato decreto-legge introduce misure immediatamente efficaci di durata temporanea e, al contempo, potenzia i vigenti assegni per il nucleo familiare.

Assegno temporaneo per i figli minori – Il decreto riconosce, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo (una sorta di “assegno ponte”) su base mensile, destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare. L’assegno in questione spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore che, invece, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati.
In pratica, tale assegno è riconosciuto a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, si è in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’assegno deve cumulativamente:

  1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

Criteri per la determinazione dell’assegno – L’assegno a favore dei soggetti sopra indicati, è determinato in base alla tabella di cui all’Allegato 1 al decreto, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori. Per accedere all’assegno, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui.

L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE: gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell’ISEE. Qualora nel nucleo siano presenti più di due figli, l’ammontare unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30 per cento e per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro.

Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

Modalità di presentazione della domanda e compatibilità– La domanda è presentata in modalità telematica all’INPS, ovvero presso gli istituti di patronato, secondo le modalità indicate dall’Istituto stesso, entro il 30 giugno 2021. Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente, ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull’IBAN di ciascun genitore e non concorre alla formazione del reddito.

Nell’ipotesi di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.
Il beneficio in questione, infatti, è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Qualora vi sia la variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’assegno, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata, è presentata entro due mesi dalla data della variazione.
Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d’ufficio, ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.

Maggiorazione importi degli assegni per il nucleo familiare – A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del D.L. n. 69/1988, è riconosciuta una maggiorazione di:

  • euro 37,50 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli;
  • euro 55,00 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
Tabelle Assegni familiari 2020 2021 – i nuovi importi degli ANF
Prescrizione assegno nucleo familiare in cinque anni

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