Apprendistato limiti successione contratti

Apprendistato limiti successione contratti

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Accade sovente che ci si trovi di fronte alla necessità di definire la legittima possibilità di assumere con un contratto di apprendistato un lavoratore che ha già svolto attività di lavoratore dipendente con questa tipologia contrattuale.

Successioni di rapporti professionalizzanti
Il Testo Unico sull’apprendistato, così come innovato dal Jobs Act, non pone espressamente alcun limite all’assunzione di un apprendista che abbia già svolto un periodo di apprendistato professionalizzante presso un altro datore di lavoro. E’ dunque possibile realizzare una successione di contratti al fine di acquisire una maggiore o differente qualificazione, senza che sia richiesto alcun intervallo minimo fra le due esperienze formative o una riduzione di durata del secondo periodo di apprendistato.

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E’ tuttavia necessario verificare, caso per caso, che i contratti collettivi non prevedano una diversa disciplina.

Non ci sono vincoli all’assunzione nel caso in cui la precedente esperienza lavorativa sia riferita a una qualifica professionale diversa da quella cui è finalizzato il nuovo contratto di apprendistato.

Diverso è il caso in cui la vecchia assunzione e quella nuova in apprendistato abbiano per oggetto le stesse mansioni e la stessa qualifica professionale. In tale situazione:

  • qualora siano trascorsi meno di due anni (uno per alcuni CCNL) dal termine del precedente contratto, è possibile unicamente proseguire il percorso di apprendistato per la durata residua; ciò a patto che il contratto svolto non sia superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva;
  • nel caso in cui il periodo intercorso tra i due contratti sia maggiore, il nuovo contratto può riproporre per intero il periodo formativo.

Cumulabilità di diverse tipologie di apprendistato
Riguardo la possibilità di cumulare l’apprendistato per la qualifica e quello professionalizzante o di mestiere, dopo il conseguimento della qualifica o diploma professionale, con il contratto di apprendistato di primo livello, è possibile la trasformazione del rapporto in apprendistato professionalizzante.

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N.B. La durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dai contratti collettivi.

La trasformazione non richiede la stipula di un nuovo contratto ma impone la redazione di un nuovo piano formativo, che indichi gli elementi della formazione professionalizzante.

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