Aliquote contributive gestione separata 2019

Aliquote contributive gestione separata 2019

Con la Circolare n. 19 di ieri, l’Inps ha comunicato le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata per l’anno 2019.

Aliquote contributive gestione separata 2019Aliquote contributive gestione separata 2019 – Detti valori sono diversi a seconda che si tratti di collaboratoriliberi professionisti e soggetti che sono già iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie. Ma vediamo meglio i dettagli della Circolare.

Collaboratori e figure assimilate
Ricordando il disposto normativo dell’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con la presente Circolare, l’Inps ribadisce che per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata l’aliquota contributiva e di computo a partire dall’anno 2018 è pari al 33%.
Restano, inoltre, in vigore le seguenti aliquote aggiuntive:

  • 0,50%, stabilita dall’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;
  • 0,22%, disposta dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006;
  • 0,51%, disposta dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”, illustrata nella circolare n. 122/2017.

Professionisti
Per quanto riguarda i professionisti viene ricordato che l’articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto che a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva, di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è stabilita in misura pari al 25%.
L’Istituto precisa, inoltre, che non è stato modificato quanto previsto in merito all’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 – tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale – e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007.

Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, si ribadisce che in relazione alle modifiche introdotte con la legge di stabilità 2014, l’aliquota per il 2019, è confermata al 24% per entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti).
Sulla base delle indicazioni sopra richiamate, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2019 sono complessivamente fissate come segue.

Collaboratori e figure assimilate:

  • Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll, aliquota del 34,23% (33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive);
  • Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll, aliquota del 33,72% (33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive);
  • Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, aliquota del 24%.

Liberi professionisti:

  • Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, aliquota del 25,72%(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);
  • Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, aliquota del 24%.

Ripartizione dell’onere contributivo
In merito alla ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente si ricorda che la stessa è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3) e che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche.
Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, invece, l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2018, primo e secondo acconto 2019).

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019
Richiamando il principio di cassa allargato, le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio 2019 si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente.
Quindi, per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori relativi al periodo d’imposta 2018 bisognerà utilizzare le aliquote di contributi previste per lo scorso anno, ossia:

  • 24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria;
  • 33,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l’aliquota aggiuntiva per la Dis-Coll;
  • 34,23% per chi è anche obbligato ad aliquota Dis-Coll.

Massimale e Minimale
Il massimale di reddito per l’anno 2019 è pari a 102.543,00 euro. Pertanto, le aliquote per il 2019 si applicano, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.
Riguardo al il minimale di reddito per il calcolo dei contributi è indicato un valore pari a 15.878,00 euro.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.810,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

  • 4.083,82 euro (di cui 3.969,5 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 25,72%;
  • 5.354,06 euro (di cui 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
  • 5.435,04 (di cui 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.

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