Agevolazioni contratti a termine

Agevolazioni contratti a termine

NOTA IMPORTANTE: Il c.d. Decreto dignità, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 luglio 2018 è intervenuto, in maniera significativa, sulla disciplina dei contratti a tempo determinato, per la normativa aggiornata clicca sui link subito in basso.

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Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è oggi una tipologia contrattuale utilizzabile senza necessità di giustificarne l’adozione né di esplicitare le causali che hanno determinato la scelta di apporre un termine al rapporto di lavoro instaurato.

Sempre più datori di lavoro ne apprezzano la flessibilità nonostante il maggior onere, in termini di contribuzione che questa opzione comporta in capo all’azienda: sono davvero pochissime, infatti, le possibilità di poter fruire di sgravi o agevolazioni all’assunzione e, inoltre, è necessario sostenere una contribuzione previdenziale aggiuntiva in misura pari all’1,40%.

Regole di impiego del lavoro a termine – In ogni caso, la durata complessiva dei rapporti di lavoro a termine stipulati tra il medesimo datore di lavoro e lavoratore non può essere superiore a trentasei mesi, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria, a prescindere dai periodi di interruzione intercorsi tra un contratto e l’altro.

L’unica deroga è costituita dalla possibilità di stipulare, una volta raggiunti i 36 mesi, un ulteriore contratto di lavoro a termine della durata massima di 12 mesi, presso la direzione territoriale del lavoro competente, alla presenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Nell’ambito di tale limite massimo di durata, il contratto a tempo determinato può essere prorogato fino ad un massimo di cinque volte. In questo caso il riferimento deve essere fatto allo svolgimento di mansioni equivalenti.

I datori di lavoro possono assumere a tempo determinato un numero di lavoratori pari al massimo al 20% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza alla data del 1° gennaio dell’anno al quale si riferisce l’assunzione. Per le aziende che occupano meno di cinque dipendenti è comunque possibile assumere un lavoratore a termine.

La legge prevede che i contratti collettivi nazionali, territoriali o anche aziendali possano:

  • modificare la durata massima dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore (36 mesi);
  • ridurre o aumentare l’intervallo obbligatorio che deve trascorrere tra due contratti a termine;
  • aumentare il limite quantitativo di lavoratori a termine assumibili;
  • regolamentare le modalità di esercizio del diritto di precedenza.

Diritto di precedenza – La disciplina del contratto a tempo determinato prevede il diritto di precedenza, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato, per un periodo di 12 mesi e con riferimento alle mansioni già espletate, in favore dei lavoratori a termine che hanno prestato attività lavorativa, anche stagionale, presso il medesimo datore di lavoro per un periodo superiore a sei mesi. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto a tempo determinato. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di precedenza, una volta terminato il rapporto di lavoro, è tenuto a manifestare, in forma scritta, la propria volontà di godere di tale diritto, entro 6 mesi (3 mesi in caso di attività stagionale) dalla cessazione del rapporto.

N.B. In caso contrario il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere.

Lavoratori “extra” nei settori del turismo e dei pubblici esercizi – Con riferimento al settore del turismo e a quello dei pubblici esercizi è prevista la possibilità di stipulare contratti di lavoro per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni (c.d. lavori “extra” e “di surroga”).

La contrattazione collettiva deve individuare i casi in cui è ammesso il ricorso al lavoro extra stante l’obbligo che intervengano i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La validità del contatto, infatti, è legata unicamente al rispetto delle previsioni della contrattazione collettiva, prescindendo del tutto dall’esistenza o meno di particolari o straordinarie esigenze produttive.

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Il lavoro extra deve identificarsi con attività che, pur essendo prevedibili e programmabili in quanto resi abitualmente soprattutto in certi periodi dell’anno, non devono ripetersi quotidianamente né essere sempre dello stesso tipo.

Agevolazioni contributive – L’unico caso in cui è possibile fruire di un beneficio contributivo con riferimento ad un contratto a tempo determinato è rappresentato dallo sgravio al 50% previsto in caso di assunzione a tempo determinato di:

  • donne residenti in aree svantaggiate, (per il periodo 2014-2020: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e alcuni territori del Centro-Nord, tra cui zone in provincia di Ferrara e Piacenza); o in settori con grande disparità occupazionale uomo-donna, disoccupate da oltre 6 mesi. Secondo l’apposito decreto ministeriale, i settori con più elevata disparità sono: settore agricolo, costruzioni, industria manifatturiera, energia, trasporto e magazzini, comunicazione.
  • donne ovunque residenti, disoccupate da oltre 24 mesi. Per requisito “prive di un impiego” non deve intendersi lo stato di disoccupazione ufficiale, ma solo il non aver svolto lavori di durata maggiore a 6 mesi o con retribuzione superiore a quella esente da imposte e dall’obbligo dichiarativo: 8.000 euro all’anno per chi svolge lavoro dipendente o a progetto, e 4.800 euro se lavoro autonomo;
  • over 50 disoccupati da oltre 12 mesi.

A partire da quest’anno, inoltre, è in vigore l’agevolazione per l’assunzione, anche a termine, di lavoratori ammessi a fruire dell’assegno di ricollocazione. Ricorrendo questa fattispecie, infatti, ai datori di lavoro è riconosciuto l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, entro un tetto massimo di fruizione fissato a 4.030 euro annui, per una durata di 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, o dodici mesi, se l’assunzione è a termine.

NOTA IMPORTANTE: Il c.d. Decreto dignità, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 luglio 2018 è intervenuto, in maniera significativa, sulla disciplina dei contratti a tempo determinato, per la normativa aggiornata clicca sui link subito in basso.

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