730 termini di conservazione delle pezze giustificative

730 TERMINI DI CONSERVAZIONE DELLE PEZZE GIUSTIFICATIVE

730 termini di conservazione delle pezze giustificativeDomanda – Accedendo al mio 730 precompilato mi sono accorto che alcune spese sanitarie non sono presenti né nel foglio allegato né nella dichiarazione precompilata; tramite la compilazione assistita a breve provvederà ad inserirle; al di là di quanto appena detto però mi chiedo, pur tenendo in considerazione che inviando con tale tipo di modifica assistita la spesa citata il controllo documentale riguarderà potenzialmente la singola voce di spesa inserita, qual è il termine temporale entro il quale, in via cautelare, è necessario conservare tutte le pezze giustificative, fatture, ricevute, quietanza di pagamento collegate ad oneri deducibili e detraibili, per mettersi a riparo da eventuali attività di accertamento poste in essere dall’Amministrazione finanziaria?

Risposta – Le disposizioni normative di cui al D.Lgs 175/2014 dispongono che chi presenta il 730 precompilato direttamente o tramite il sostituto d’imposta senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta (ad esempio l’indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio; l’indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico) , non sarà sottoposto a controllo formale sui documenti relativi agli oneri indicati nella dichiarazione (art.36-ter DPR 600/73), forniti all’Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni quale ad esempio l’effettiva destinazione ad abitazione principale dell’immobile per cui vengono detratti gli interessi passivi relativi al mutuo.

Resta fermo il controllo formale per tutti gli altri dati non comunicati da soggetti terzi (ad esempio le spese per il fisioterapista, professionista non tenuto all’invio dei dati si spesa sanitaria al sistema T.S.).

Se si apportano modifiche al 730 precompilato, ricorrendo alla compilazione assistita, eventuali controlli documentali dell’Agenzia avranno ad oggetto esclusivamente i dati aggiunti o rettificati dal contribuente nella fase di compilazione assistita. Non verrà, quindi, effettuato il controllo sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata che non sono stati modificati ( vedi comunicato stampa A.D.E 2 maggio 2018)
Venendo al suo quesito specifico, circa la conservazione delle pezze giustificative, il contribuente è tenuto a conservare tutte le pezze giustificative per mettersi a riparo da eventuali accertamenti successivi posti in essere dall’Amministrazione finanziaria. In caso di dichiarazione fiscale regolare (nei termini o tardiva), prima delle Legge di Stabilità 2016, i termini per l’accertamento erano fissati a 31 dicembre del 4° anno successivo quello di presentazione della dichiarazione (raddoppiabili in caso di violazioni penali), mentre in seguito alle modifiche, si è passati al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In caso di dichiarazione omessa, prima della manovra 2016, i termini erano stabiliti al 31° dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata mentre con la Legge di Stabilità 2016 si è passati al 31 dicembre del 7° anno successivo. Per la dichiarazione presentata nei termini ordinari (Modello Redditi /2018 e Modello 730/2018) riferita al 2017, il termine per l’accertamento sarà il 31 dicembre del 5° anno successivo, ossia il 31/12/2023.

In pratica è necessario conservare fatture, ricevute, quietanza di pagamento collegate ad oneri deducibili e detraibili, nonché documenti che danno diritto ad accedere a specifiche agevolazioni (ad esempio il contratto di mutuo per la detrazione degli interessi passivi relativi all’acquisto dell’abitazione principale (relativo contratto di acquisto), fino al 31 dicembre 2023. È consigliato andare oltre tale data per i documenti relativi a spese collegati a benefici fiscali più lunghi; basti pensare agli interventi di ristrutturazione edilizia la cui detrazione si ha in 10 quote annuali di pari importo.

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