730 richiesta di rimborso diretto in presenza di sostituto d’imposta

730 PRECOMPILATO E RICHIESTA DI RIMBORSO DIRETTO IN PRESENZA DI SOSTITUTO D’IMPOSTA

Domanda – Ho effettuato l’accesso alla mia dichiarazione precompilata attraverso le credenziali fisconline richieste poco tempo fa. Nella sezione dati del sostituto vi è un passaggio operativo non del tutto chiaro. In tale sezione, è possibile, per un lavoratore dipendente, anche in presenza di sostituto d’imposta che possa effettuare i conguagli risultanti dal 730, scegliere l’opzione “senza sostituto” e dunque ricevere il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate?

Risposta – Innanzitutto individuiamo quello che è il flusso telematico dei dati contabili delle dichiarazioni 730 trasmesse all’Agenzia delle Entrate dai soggetti che prestano assistenza fiscale o presentate direttamente via web. Come specificato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E 2018, nell’ambito delle attività di assistenza fiscale i CAF/professionisti e i sostituti d’imposta trasmettono all’Agenzia delle Entrate in via telematica, unitamente alle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti (modello 730), il risultato finale delle dichiarazioni stesse (modello 730-4). L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei sostituti d’imposta i dati relativi alle dichiarazioni presentate via web e quelli comunicati dai sostituti stessi, dai CAF e dai professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale.

L’articolo 16, comma 4-bis, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, dispone che i sostituti d’imposta, al fine di effettuare le operazioni di conguaglio, hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e che, a tal fine, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili (c.d. flusso telematico dei modelli 730-4).

Dunque, i sostituti d’imposta, a seguito della ricezione dei risultati contabili da parte dell’Agenzia delle Entrate, effettuano i conguagli sulle retribuzioni.

Fatta tale doverosa premessa veniamo ora al suo quesito; come specificato sul portale dedicato alla precompilata, il dato relativo al sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio non viene precompilato perché la situazione del contribuente potrebbe modificarsi nel corso dell’anno. Il contribuente deve inserire questa informazione, e può:

  • scegliere tra i sostituti proposti dall’Agenzia (si tratta del soggetto/dei soggetti che ha/hanno trasmesso la sua/le sue CU);
  • indicare l’assenza del sostituto (per esempio, se ha perso il lavoro nel corso dell’anno);
  • indicare un nuovo sostituto (per esempio, se ha cambiato datore di lavoro nell’anno di presentazione della dichiarazione).

Nel caso di scelta di un sostituto tra quelli che hanno inviato almeno una Certificazione Unica al contribuente non occorre inserire alcun dato. È possibile, eventualmente, modificare i campi Cognome e Nome o Denominazione. Nel campo Codice Sede è inserito il codice sede eventualmente indicato dal sostituto nel punto 11 della Certificazione Unica. Nel caso di inserimento di un nuovo sostituto occorre compilare obbligatoriamente i campi relativi al Codice Fiscale e al Cognome e Nome o Denominazione del sostituto.

In merito al suo caso specifico, l’opzione “Nessun sostituto” è ammessa solo in assenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, come, per esempio, nel caso dei contribuenti che hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego, e dunque non nel suo caso specifico nel quale i conguagli devono transitare in busta paga.

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