730 Precompilato 2019 Parte oggi

730 Precompilato 2019 Parte oggi 15 aprile 2019

730Il Modello 730 è il modulo fiscale da compilare per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati, introdotto in Italia nel 1993 in sostituzione del modello 740 semplificato, allo scopo di provvedere immediatamente al rimborso delle imposte a credito. Ad oggi è possibile utilizzare tale modello per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:

730 Precompilato 2019

  • Redditi di lavoro dipendente;
  • Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • Redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • Redditi di capitale;
  • Redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la Partita Iva;
  • Altri redditi;
  • Alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

730 precompilato 2019

Dal 2016 il Governo ha previsto di inviare ai contribuenti un modello parzialmente precompilato con i dati già noti al Fiscp, dal 2018 saranno indicate anche le spese sanitarie note. Il contribuente potrà accettare la dichiarazione così come gli perviene oppure integrarla, trasmettendola per via telematica dal sito del’Agenzia delle Entrate (con codice personale o PIN INPS) oppure CAF e intermediari.

In casi particolari è necessario presentare le dichiarazioni con il Modello Unico: questo vale per coloro che possiedono, oltre al reddito di lavoro dipendente, anche redditi di impresa e derivanti dall’esercizio di arti o professioni. Inoltre, non tutti i soggetti sopra citati sono tenuti a presentare tale dichiarazione.
Sono invece del tutto esonerati dalla dichiarazione dei redditi coloro che possiedono esclusivamente i redditi derivanti da:

  • Abitazione principale;
  • Lavoro dipendente o pensione;
  • Lavoro dipendente o pensione con abitazione principale;
  • Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Alcuni redditi esenti (ad esempio, pensioni di guerra, alcune borse di studio, ecc…).

Oppure possiedono esclusivamente redditi soggetti a:

  • imposta sostitutiva
  • ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

In tutti i casi sopra indicati, l’esenzione scatta soltanto alle seguenti condizioni:

  • Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto oppure corrisposti da più sostituti, purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio;
  • Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale

L’esenzione può scattare anche per motivi di minimo reddituale, ossia per tutti coloro che possiedono esclusivamente determinati redditi, entro specifiche soglie, e sempre solo a particolari condizioni. Il reddito da lavoro, pensione, terreni o mantenimento, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, deve essere inferiore a:

  • 8.000 euro per chi ha meno di 75 anni;
  • 7.750 euro per chi ha più di 75 anni a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;
  • 7.500 euro per i pensionati a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;
  • 4.800 euro per attività non esercitate abitualmente o da lavoratori autonomi (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro.);
  • 500 euro per i redditi di terreni e fabbricati a condizione che il periodo di lavoro non sia inferiore a 365 giorni;
  • 7.500 (pensione) + 185,92 (terreni) a condizione che il periodo di lavoro/pensione non sia inferiore a 365 giorni;
  • 7.500 euro per l’assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (è escluso l’assegno per il mantenimento dei figli)
  • 28.158,28 euro di compensi per attività sportive.

Istruzioni: cosa fare, i documenti necessari

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Una volta stabilito a chi spetta o meno presentare tale modulo, se non si opta per l’invio web del modello digitale, allora il Modello 730 cartaceo può essere consegnato a due soggetti distinti:

  • Al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), solo se questi ha comunicato di prestare assistenza fiscale per quell’anno. In questo caso, il modello 730 deve essere già stato compilato e il 730-1 (relativo alla scelta per la destinazione dell’Otto per mille e del Cinque per Mille dell’Irpef) va consegnato in busta chiusa.
  • Al CAF o ai professionisti iscritti all’albo dei commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro.Il modulo può essere loro consegnato già compilato oppure se ne chiede assistenza per la compilazione, sotto compenso. In busta chiusa va sempre consegnato anche il modello 730-1 per la scelta (o meno) della destinazione dell’8 e del 5 per mille.

Una volta completata questa procedura, non è necessario che il contribuente consegni il modulo all’Agenzia delle Entrate poiché questo adempimento spetta o al datore di lavoro, all’ente pensionistico o al CAF (e gli altri intermediari abilitati). In caso di rimborso dell’imposta o di saldo a debito da parte del contribuente, le somme rinvenute vengono versate o trattenute a luglio direttamente dalla busta paga o dalla pensione, a meno che non si richieda esplicitamente che il corrispettivo venga inviato direttamente al contribuente dall’Agenzia delle Entrate.

Se, in caso di verifica, dovesse essere riscontrato un errore nel Modello 730 consegnato, è possibile rettificare con un modulo integrativo e rivolgendosi a un intermediario (CAF, professionista), anche se nella compilazione precedente ci si era rivolti ad un altro soggetto. Oppure si può presentare un Modello Unico per persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Scadenza

Il Modello 730/2019 si potrà consegnare integrato entro il 24 luglio. In ogni caso è bene monitorare le scadenze fiscali sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Documentazione

Per la dichiarazione dei redditi, servono anche i seguenti documenti:

  • Certificazione Unica rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico;
  • Fatture, ricevute, scontrini di farmaci da banco, che attestino le spese sostenute nel corso dell’anno per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo e ch per il 2019 non trovano ancora posto nel 730 precompilato;
  • Altra documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili;
  • Ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio ;
  • Attestati di versamento degli acconti d’imposta effettuati dal contribuente;
  • Ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata un’eccedenza d’imposta.

La documentazione tributaria va conservata per eventuali accertamenti futuri fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione.

Per la precompilata 2019 è possibile scegliere la modalità di compilazione semplificata, in alternativa alla modalità tradizionale, per modificare in maniera guidata tutto il quadro E della dichiarazione. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate che ha specificato come in tal modo è possibile aggiungere un onere detraibile o deducibile che non compare tra quelli già inseriti dall’Agenzia o modificare gli importi delle spese sostenute. La precompilata 2019 sarà disponibile dal pomeriggio di lunedì 15 aprile sia per chi presenta il 730 sia per chi presenta Redditi.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato un comunicato stampa riguardante la precompilata 2019.
Infatti, dal pomeriggio di lunedì 15 aprile è online la dichiarazione dei redditi precompilata. Nello specifico quindi il 730 potrà poi accettato,integrato e inviato direttamente via web a partire dal 2 maggio e fino al 23 luglio.
L’Agenzia delle Entrate, oltre ai dati già a disposizione ha inserito nei modelli quelli inviati dagli enti esterni, come studi medici, farmacie, banche, assicurazioni, università, e dai datori di lavoro tramite le certificazioni uniche.

Paniere di dati pre-caricati dall’Agenzia

Quest’anno sono presenti più informazioni: infatti, oltre i dati degli scorsi anni si aggiungono le spese su parti comuni condominiali che danno diritto al bonus verde e le somme versate dal 1° gennaio 2018 per assicurazioni contro le calamità, stipulate per immobili a uso abitativo.
Quindi nel totale il paniere dei dati pre-compilati raggiunge quota 960 milioni e supera del +3,8% il totale dei dati caricati nel 2018, mentre la funzionalità di compilazione assistita, disponibile dal prossimo 10 maggio, si estende a tutto il quadro E.
Di 960 milioni dei dati pre-compilati il 78% – 754 milioni – sono relativi alle spese sanitarie sostenute dai cittadini, comunicati all’Agenzia da farmacie, studi medici, cliniche, ospedali.
Successivamente vi sono come ordine di frequenza i premi assicurativi, poco più di 92 milioni, e le Cu, oltre 61 milioni.
Quanto agli elementi relativi a bonifici per ristrutturazioni guadagnano quota 16 milioni, cui si aggiungono quasi 6 milioni di occorrenze relative a ristrutturazioni condominiali.
Trai dati del paniere vi sono oltre 8 milioni di dati su interessi passivi, 4,6 milioni relativi a contributi previdenziali, cui si aggiungono oltre 4 milioni di informazioni che attengono alla previdenza complementare. Circa 4,4 milioni di dati, infine, riguardano rimborsi di spese sanitarie e un milione in meno, spese universitarie.
Infine, si trovano le informazioni relative a contributi per lavoratori domestici.

La precompilata 2019

Tutte le informazioni sulla precompilata si trovano mediante video, sito e call center. Infatti, sul canale YouTube dell’Agenzia è online un breve video di presentazione della precompilata, con le principali novità e le date.
Vi è anche un sito internet dedicato, all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it, dove sono presenti tante informazioni quali i passi da seguire fino all’invio e le risposte alle domande più frequenti. Infine, sono sempre disponibili i numeri dell’assistenza telefonica.
Per visualizzare la propria precompilata occorre prima di tutto essere in possesso delle credenziali di accesso.
E’ possibile accedere tramite Spid, il sistema unico di accesso ai servizi online della pubblica amministrazione o anche con le credenziali fornite dall’Agenzia delle Entrate per utilizzare i servizi telematici, Fisconline, ma vanno bene anche quelle rilasciate dall’Inps.
Tra le altre cose è possibile accedere tramite Carta nazionale dei servizi (Cns). Una volta entrati nella propria area riservata sarà possibile controllare nel dettaglio i dati e, dal 2 maggio, accettare la dichiarazione così com’è o modificarla prima dell’invio.

Le spese detraibili

Dal 2019 vi è la possibilità di scegliere la modalità di compilazione semplificata, in alternativa alla modalità tradizionale, per modificare in maniera guidata tutto il quadro E della dichiarazione, per esempio per aggiungere un onere detraibile o deducibile che non compare tra quelli già inseriti dall’Agenzia o modificare gli importi delle spese sostenute.
La novità sarà disponibile a partire dal 10 maggio, e diventerà possibile intervenire in modalità guidata su tutti i dati del quadro, aggiungendo, eliminando o modificando, tra gli altri, anche gli importi relativi alle spese che danno diritto agli sconti fiscali per le ristrutturazioni, per il risparmio energetico, per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici e al bonus verde. Una volta fatte le modifiche, sarà il sistema a ricalcolare in automatico gli oneri detraibili e deducibili, sulla base dei nuovi dati e di eventuali limiti previsti dalla legge, e a inserire il totale nei campi del quadro E.

Le date

Dal pomeriggio di lunedì 15 aprile la precompilata è disponibile sia per chi presenta il 730 sia per chi presenta Redditi.
Quindi dal 15 sarà possibile per il contribuente e i soggetti delegati visualizzare la dichiarazione e l’elenco delle informazioni disponibili, con l’indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative.
Quanto all’invio del 730, quest’ultimo potrà essere inviato a partire dal 2 maggio e fino al 23 luglio 2019.
Allo stesso modo anche il modello Redditi precompilato può essere modificato dal 2 maggio, ma potrà essere trasmesso dal 10 maggio al 30 settembre 2019.
730 PRECOMPILATO 2019: gli sconti fiscali e le regole per calcolare redditi e tasse

Proprio mentre il Def 2019 annuncia per l’ennesima volta un’operazione di potatura delle tax expenditures, i dati della precompilata dimostrano il successo di detrazioni e deduzioni. Il 74% dei dati trasmessi, vale a dire 754 milioni, riguardano spese a carattere sanitario comunicate da farmacie, studi medici, cliniche, ospedali (+4,7% sul 2018). Ma ci sono anche 92 milioni di dati per premi assicurativi e 16 milioni di dati relativi a bonifici per ristrutturazioni a cui si aggiungono anche 6 milioni per i lavori su parti condominiali. Senza dimenticare i dati sui redditi, trasmessi attraverso le Certificazioni uniche, che arrivano a quota 61 milioni.

LEGGI ANCHE: Bonus ristrutturazioni 2019: tutte le detrazioni da inserire nel 730

Per le prime due settimane sarà solo possibile consultare la precompilata mentre dal 2 maggio si potrà modificare, accettare o inviare il solo modello 730 (per Redditi si parte dal 10 maggio). Tra le novità di quest’anno l’allargamento della compilazione assistita che consetirà per modificare in maniera guidata tutto il quadro E della dichiarazione, per esempio per aggiungere un onere detraibile o deducibile che non compare tra quelli già inseriti dall’Agenzia o modificare gli importi delle spese sostenuti.

In pratica, da quest’anno la funzione (disponibile a partire dal 10 maggio) si allarga anche agli importi relativi alle spese che danno diritto agli sconti fiscali per le ristrutturazioni, per il risparmio energetico, per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici e al bonus verde. Dopo che il contribuente avrà apportato le sue modifiche, sarà il sistema a ricalcolare in automatico gli oneri detraibili e deducibili, sulla base dei nuovi dati e di eventuali limiti previsti dalla legge, e a inserire il totale nei campi del quadro E.

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