730 La cessazione del rapporto di lavoro prima dei conguagli

730 LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PRIMA DEI CONGUAGLI

Domanda – Ho da poco presentato il modello 730 tramite il C.A.F. di fiducia; sono a conoscenza dei termini di effettuazione dei conguagli da parte del sostituto d’imposta ma dubbi vi sono laddove, prima dell’effettuazione degli stessi, si interrompa il rapporto di lavoro.

In tale caso specifico il datore di lavoro è comunque tenuto a perfezionare le operazioni di conguaglio? Eventualmente, quali sono le indicazioni operative in tal senso?

730Risposta – L’art. 37, comma 4, del D.lgs. 241/1997 dispone che i sostituti d’imposta tengono conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi modello 730 (730-4) e procedono alle relative operazioni di conguaglio intervenendo sulle ritenute Irpef del periodo d’imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione (circolare dell’Agenzia delle Entrate 4/2018).

Operazioni di conguaglio, in riferimento al saldo e al 1° acconto Irpef, effettuate a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio. Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). 

A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca.

Rimborsi e trattenute dunque effettuati in base alle risultanze evidenziata nel risultato della dichiarazione (730-4).

Proprio in tema di conguagli da 730 e di assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati con la circolare n° 14/2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti. Chiarimenti che hanno riguardato anche il caso da lei esposto nel quesito.

Potrebbe appunto succedere che, prima dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio o di completamento delle stesse, il lavoratore venga licenziato; in questo caso, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente mediante F24; in caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto comunque ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione operando al contempo una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti.

Speciale 730

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